Via al ritiro obbligatorio dei Raee
DM 5 marzo 2010
GU n 102 del 4 maggio 2010
del 14 Maggio 2010
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Via al ritiro obbligatorio dei Raee DM 5 marzo 2010 GU n 102 del 4 maggio 2010 del 14 Maggio 2010
Con l'entrata in vigore del DM 8 marzo 2010 (vd GU n 102, del 4 maggio 2010) trovano definizione le nuove modalità di gestione dei rifiuti speciali costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti Raee. Ora, a cinque anni dal DLgs 151/2005 che detta gli oneri di carattere ambientale a carico dei vari operatori, è al commerciante che spetta il compito di ritirare il vecchio prodotto (frigo, lavatrici, tv, etc) nel momento in cui viene realizzata la vendita del nuovo. Si tratta di un adempimento che il DM in menzione considera quale fase della raccolta, e quindi il primo passo del processo dismaltimentoditaletipologiadirifiuto. Nella sostanza, si tratta di un autentico raggruppamento di oggetti dismessi, subordinato alla preventiva iscrizione del commerciante all'Albo nazionale dei gestori ambientali. L'iscrizione all'Albo deve indicare anche il luogo in cui il commerciante intende stoccare i rifiuti in giacenza che, una volta al mese per lo meno, ovvero quando il cumulo tocca quota 35t, vanno asportati. Importanza particolare rivestono in tal senso le caratteristiche del luogo di conservazione temporanea dei Raee (il DM definisce tali requisiti) e la separazione a cura del gestore in modo separato e distinto dei Raee pericolosi da quelli non pericolosi. |
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