Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano
 

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RAEE: documenti ad hoc
DM 8 marzo 2010, n. 65
del 14 Maggio 2010
Come già rilevato nei giorni scorsi, dal 18 giugno scatta l'obbligo ambientale per i commercianti di materiale elettrico ed elettronico di ritirare i Raee, ossia i rifiuti tecnologici: elettrodomestici, tv, computer, etc. in base al Dl 151/2005, infatti, il cliente, all'atto dell'acquisto del nuovo consegna “gratis” al negoziante l'apparecchio vecchio, a patto che sia un equivalente e cioè che svolga le stesse funzioni di quello che si compra: un meccanismo di “scambio, uno contro uno” già operativo da tre anni, ma ancora di scarsa incidenza stante le necessità che i Comuni allestiscano isole di raccolta dei Raee ritirati nei territori di competenza. In una prima fase, infatti, il commerciante ritira il Raee e – previa iscrizione abilitativa all'Albo nazionale dei gestori ambientali – provvede a stoccarlo pro-tempore in un locale con caratteristiche di sicurezza ambientale, provvedendo a tenere fisicamente separati i Raee pericolosi da quelli non pericolosi.
Di qui, su base mensile o ogni volta che si renda necessario liberare il deposito, i Raee verranno rimossi a cura di trasportatori, anch'essi iscritti all'Albo, che fanno confluire i rifiuti presso i centri comunali di raccolta. Il sistema diverrà vincolante dal 18 giugno, a seguito del DM 65 dell'8 marzo 2010, che in qualche modo asciuga gli adempimenti di tipo burocratico-procedurale, a carico di commercianti, installatori e centri di assistenza tecnica. Questi sono infatti tenuti a dare comunicazione alle sezioni regionali dell'Albo, distaccate presso le Camere di Commercio dei capoluoghi regionali, per ricevere l'autorizzazione al ritiro, deposito e trasporto dei Raee consegnati dalla clientela.
Il documento unico di trasporto dei Raee è ora semplificato, e prevede che al termine del giro di carico e scarico il trasportatore consegni al distributore copia del documento firmata dal responsabile del centro di raccolta comunale e ne conservi per sé un'altra copia per almeno 3 anni. Il tutto a certificare che i Raee ritirati dall'esercizio commerciale sono effettivamente stati conferiti al punto di raccolta. Sempre 3 anni di conservazione anche per lo schedario del consumatore, cioè la scheda dettagliata che dovrà indicare la tipologia esatta di rifiuto conferito dal cliente e che implica la raccolta dei dati personali del consumatore. In sintesi, una sorta di “chi riconsegna cosa” che pone peraltro problemi di privacy, come nel caso di un acquirente che da indietro al negoziante un apparecchio elettrico salvavita, comportando per il commerciante l'acquisizione di dati personali che afferiscono alla sfera privata del consumatore. Esiste peraltro una Direttiva europea in materia, la 2008/98/CE, che permette una semplificazione ulteriore della gestione dei Raee ma che non è recepita dal DM in commento.

 
 

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